• Ven. Nov 22nd, 2024

Pagine del Cilento

Portale di informazione, news, cronaca, attualità della provincia di Salerno.

Altavilla Silentina. Dissequestrato il Bosco Chianca

DiAlfonso Verruccio

Ott 13, 2024
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 del Comune di Altavilla Silentina in merito al dissequestro del Bosco Chianca
I Carabinieri Forestali del Nucleo di Sicignano degli Alburni hanno restituito il Bosco Chianca al Comune di Altavilla Silentina. Si è proceduto a dare esecuzione a quanto disposto mediante rimozione del nastro bicolore e dei cartelli che erano stati apposti lungo il perimetro quando il lotto boschivo è stato sequestrato, quasi un anno fa, il 18 novembre 2023.
Il bene è stato restituito al Comune, attraverso il sindaco, Francesco Cembalo, che era anche il custode giudiziario del bene.
Si chiude così una vicenda che ha prodotto una grande contrapposizione, ma che oggi, con il dissequestro e la restituzione, evidenzia la correttezza degli atti posti in essere dal Comune di Altavilla Silentina.
Lo stesso sindaco era stato indagato per danneggiamento e distruzione/deturpamento di bellezze naturali, di violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio per aver effettuato, in concorso con il direttore dei lavori e l’esecutore materiale, un taglio di bosco in località “Chianca” del Comune di Altavilla Silentina, in assenza di autorizzazione paesaggistica, in particolare nella particella forestale n. 5 del P.A.F. 2013/2022 (superficie intervento 23.51.79) del Comune.
Il Giudice per le Indagini Preliminari, Annamaria Ferraiolo, con decreto del 4 ottobre 2024, ha disposto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato ed ha ordinato la restituzione al Comune di quanto eventualmente ancora in sequestro «ritenuto che la richiesta sia conforme alle risultanze acquisite e rada, pertanto, condivisa, attesa la qualificazione come “taglio colturale” dell’intervento eseguito sugli elementi boschivi e in quanto tale non necessita di preventiva autorizzazione, nonché l’insussistenza di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di condanna in relazione ai reati indicati, in quanto trattasi di questione di rilevanza amministrativa anche in assenza di elementi di riscontro in relazione alle altre fattispecie di denuncia».
Era stata la stessa Sostituto Procuratore della Repubblica, Marinella Guglielmotti, a richiedere la archiviazione del procedimento penale sulla base di due consulenze tecniche:
1. il primo Consulente Tecnico aveva concluso che “il taglio previsto si configura come taglio di utilizzazione boschiva compreso tra quelli colturali (tanto che il prodotto del taglio viene commercializzato) ed è comunque eseguito nel rispetto delle prescrizioni e dell’epoca prevista dal Piano di Assestamento Forestale … di conseguenza va equiparato ed assimilato al taglio colturale … non sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica”, evidenziando la possibilità di un approfondimento autorevole per superare pareri discordanti in ordine alla tipologia di intervento da effettuare e di possibile trasformazione del bosco. Allegava altresì la sentenza n.72/2024 del 3.01.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione di Salerno-con cui veniva rigettata la richiesta di annullamento della nota di assenso al taglio della Comunità Montana Calore Salernitano (prot. n. 6935 del 25.09.2023) e che confermava la legittimità dei lavori di taglio anche se effettuati successivamente al periodo di validità del PAF 2013-2022;
2. il secondo Consulente Tecnico aveva concluso che:
a) La procedura amministrativa e autorizzativa relativa al predetto intervento ha rispettato quanto previsto dalla normativa;
b) L’intervento del taglio è stato effettuato secondo quanto prescritto dal P.A.F. e in sostanziale conformità con la relazione di taglio;
c) Il trattamento proposto per la particella 5 del bosco Chianca rientra nella fattispecie del taglio colturale come definito dal Regolamento Forestale 28 settembre 2017 della Regione Campania;
d) Il trattamento proposto per la particella 5 del bosco Chianca non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma c), del d.lgs. n. 42/2004, non rientrando peraltro tra i terreni abbandonati di cui all’art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2018.
“Ringraziamo la Autorità giudiziaria penale verso la quale abbiamo sempre nutrito la nostra piena fiducia – dice il sindaco Cembalo – Si è potuto confermare che il Comune di Altavilla Silentina ha sempre agito nel rispetto delle regole e nell’interesse pubblico generale”.